Statuto

 

ASSOCIAZIONE “IL GIARDINO DELLA VALLE”

STATUTO

Art.1 – E’ costituita l’Associazione Il Giardino della Valle di Cernobbio(Como) C.F.95067810135 con sede in 22012 Cernobbio (Co) Via Monte Santo, n. 5. Eventuale spostamento della sede sociale nel Comune di Cernobbio potrà essere eseguito mediante decisione dell’Assemblea dei Soci. L’Associazione è senza scopo di lucro, apartitica, amministrativamente autonoma e regolata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile regolata dalle norme del D. Legislativo 460 del 4.12.1997e successive disposizioni in materia di enti non commerciali.

Art. 2 – L’Associazione ha durata illimitata e persegue i seguenti scopi:

a) operare con la comunità di Cernobbio al fine di tutelare l’area pubblica denominata “Il Giardino della Valle” per preservare piante e fiori del luogo affinché non vengano tagliate o estirpate, preservare inoltre le strutture, i sentieri, ponticelli, attrezzi e impianti per giardinaggio da atti vandalici;

b) mantenere il giardino come “OASI” di tranquillità e di riflessione, ove ciascuno possa essere in sintonia con la natura e con sé stesso;

c) dare l’opportunità a gruppi riconosciuti, in particolare con interessi botanici, di praticare giardinaggio sotto la guida di responsabili esperti individuati dal Consiglio direttivo sia tra i Soci e/o esperti esterni;

d) mettere il giardino a disposizione delle seguenti attività:

  1. attività didattiche ove bambini e adolescenti possano, con l’opportunasupervisione fare scuola sul posto
  2. attività creative ove pittori, fotografi, letterati, poeti e musicisti possano esercitare e/o dare vita momenti di condivisione
  3. attività di ricerca e crescita interiore quali: meditazione, yoga, rilassamento, visualizzazione e rebirthing;
  4. attività di volontariato per la manutenzione del giardino da parte dei soci, secondo le direttive del Consiglio in carica;

e) divulgare l’esistenza de “Il Giardino della Valle”;

f) promuovere ogni iniziativa idonea al raggiungimento degli scopi sociali

Art.3 – Alla Associazione sono ammessi come soci coloro che accettano lo Statuto, previo versamento della quota sociale. Le modalità dell’ammissione sono fissate dal Consiglio Direttivo. Per essere soci, con diritto di voto, occorre avere la maggiore età; ciò da diritto alla approvazione e alle modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e alla elezione degli organi direttivi dell’Associazione. I soci hanno diritto di partecipare alle iniziative promosse dall’Associazione. Ogni socio può recedere liberamente e senza oneri; la quota sociale non viene rimborsata in ogni caso. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota sociale; ha diritto all’elettorato attivo e passivo purché maggiorenne. E’ esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. In caso di esclusione motivata di un socio pronunciata dal Consiglio Direttivo, l’interessato può far ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esclusione. La definizione della pendenza avverrà alla prima Assemblea dei soci.

Art.4) Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente e il Vice Presidente d) il Segretario e/o il Tesoriere e) Il Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto). L’Assemblea dei soci, se lo ritiene, può nominare anche la figura di un Presidente Onorario. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art.5) L’assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo, ordinariamente una volta all’anno con lettera o fax o email. E’ convocata in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente, con maggioranza del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di tre decimi degli iscritti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti. L’Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è valida quando siano presenti la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Ogni socio può ricevere una sola delega da un altro socio. L’avviso di convocazione dovrà essere esposto nella bacheca della sede dell’Associazione almeno dieci giorni prima dalla data stabilita e vi saranno specificati luogo, data e ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Art. 6) L’Assemblea ordinaria approva annualmente, entro quattro mesi dal 31 dicembre – data di scadenza dell’esercizio- , il rendiconto economico e finanziario, delibera sulla determinazione della quota sociale, sugli atti di gestione dell’Associazione di sua competenza, delibera su ogni questione sottoposta ad essa dal Consiglio Direttivo. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali o devoluti all’esercizio finanziario successivo. Il bilancio è depositato presso la sede sociale e può essere visionato con l’assistenza del Presidente o di un suo delegato.

Art.7) I soci eleggono ogni tre anni, tra i medesimi soci, il Consiglio Direttivo previa determinazione del numero dei suoi componenti. Il voto è singolo a norma dell’art.2532, comma 2 del Codice Civile. Si prescrive la non rivalutabilità della quota sociale e la sua in trasmissibilità.

Art.8) Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette consiglieri. I Consiglieri sono rieleggibili; decadono dalla carica se non partecipano, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alle sedute. Sono convocati, con il mezzo ritenuto più opportuno, con il preavviso di almeno tre giorni

Art.9) Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e/o Tesoriere. Il segretario potrà essere individuato all’esterno del Consiglio direttivo in carica, ma dovrà essere comunque un Socio. Il Consiglio stabilisce il programma delle attività sociali e predispone il rendiconto economico e finanziario, conferisce i poteri di firma per la Banca e le Poste. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare dei consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà a nominare il socio e/o i soci con i maggiori voti ottenuti dall’assemblea dei Soci alle ultime elezioni.

Art. 10) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e, straordinariamente, ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di due terzi dei membri del Consiglio. Esso delibera con la maggioranza effettiva dei consiglieri. A parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo subentra il Vice Presidente, con uguali funzioni e prerogative. Di tutte le delibere del Consiglio e degli altri Organi Statutari viene data comunicazione nella bacheca social

Art. 11) Il Presidente dell’Associazione ha la legale rappresentanza, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l’Assemblea dei soci e ne esegue le deliberazioni. E’ responsabile degli atti compiuti in nome e per conto dell’Associazione; firma la corrispondenza che impegni comunque l’Associazione.

Art.12) Il Segretario predispone lo schema del rendiconto dell’Associazione, tiene aggiornato il libro dei soci; compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, provvede al disbrigo della corrispondenza che non comporti impegni per l’Associazione. Aiuta il Presidente sul tesseramento. Il Tesoriere provvede alla tenuta dei documenti contabili, ai pagamenti e cura i movimenti della cassa e dei conti correnti.

Art.13) Il Patrimonio dell’Associazione deve essere destinato al perseguimento dei fini statutari. Esso è costituito: a) dai beni mobili e immobili di proprietà e comunque acquisiti; b) dai beni mobili e immobili provenienti da donazioni liberali e lasciti.

Art. 14) Le entrate sono costituite: a) dalle quote di iscrizione; b) da obbligazioni, elargizioni liberali, lasciti di enti o di privati; c) da contributi delle Amministrazioni Comunali e di altri Enti pubblici e privati; d) da redditi; e) da entrate derivanti dallo svolgimento delle attività sociali.

Art.15) Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire con decisione dell’Assemblea in prima convocazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti che rappresentino almeno il 50% dei soci iscritti; in seconda convocazione con il voto dei tre quarti dei presenti. I beni di proprietà dovranno essere devoluti, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione o ente preferibilmente presente in Cernobbio con finalità analoghe o affini o in alternativa ai fini di pubblica utilità.

Art.16) L’Assemblea dei soci può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentreranno in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all’Assemblea in sede di approvazione di bilancio; per tale scopo si riunisce almeno due volte all’anno. L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate dallo Statuto per i membri del Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Art.17) E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 18) Per disciplinare quanto non sia previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia e a quanto previsto dal C. Civile nonché dal D. Lgs 460/97 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente Statuto, composto da quattro facciate e cinque righe della quinta facciata, ed è stato approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi il 10 ottobre 2013 a Cernobbio.